Condominio: l’antenna parabolica e quella centralizzata
Un lettore, che possiede dal 1995 di un’antenna parabolica ubicata nel proprio terrazzo ed proprietario di un appartamento in un condominio, chiede se debba partecipare alla spesa per l’acquisto di una nuova antenna parabolica centralizzata.
Innanzitutto si premette che in tema di antenne paraboliche sono applicabili le stesse norme che regolano l’ubicazione e l’installazione delle antenne televisive tradizionali, ovvero il DPR n. 156/1973 e successive modifiche.
Ciò posto, occorre precisare che il condominio, e quindi l’assemblea condominiale, non può impedire che il singolo condomino installi un’antenna televisiva nella sua proprietà esclusiva ovvero in parti comuni dell’edificio.
Il legislatore, successivamente, con l’art. 3, comma 13, della Legge n. 249 del 1997 ha previsto che “a partire dal 1 gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive”, ciò con evidente finalità di tutela degli aspetti paesaggistici ed architettonici.
Con la Legge n. 66 del 2001 il legislatore, “al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite”, ha da ultimo stabilito che le opere di installazione di nuovi impianti di ricezione satellitare costituiscano “innovazioni necessarie”, che ai sensi dell’art. 1120, comma 1, del Codice Civile, possono essere approvate con la maggioranza di 1/3 dei partecipanti e almeno 1/3 del valore dell’edificio in millesimi.
Sul punto si sono formate due interpretazioni: la prima secondo cui sarebbe inapplicabile la disposizione di cui all’art. 1121 del Codice Civile secondo cui “qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa”, la seconda secondo cui, al contrario, la norma dell’art. 1121 Codice Civile sarebbe applicabile.
Nel caso del lettore, tenuto conto del fatto che lo stesso è già in possesso di un’antenna satellitare propria, a parere di chi scrive troverebbe applicazione l’art. 1121 Codice Civile e quindi egli potrà dissociarsi dalla spesa del condominio.
© Avv. Michele De Bellis, 2 settembre 2008,