Condominio: libertà di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento
Un lettore, intenzionato a passare ad un impianto di riscaldamento autonomo, chiede se sia consentito il libero distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento oppure se sia necessaria la preventiva approvazione dell’assemblea condominiale.
Sul punto, la costante Giurisprudenza della Corte di Cassazione conferma la legittimità del distacco da parte del singolo condomino dall’impianto centralizzato.
Così, infatti, si esprimono i Giudici: “Il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dell’impianto comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, se prova che, dalla sua rinunzia e dal distacco, non derivano né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio.
Soddisfatta tale condizione, egli è obbligato a pagare soltanto le spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento centrale, mentre è esonerato dall’obbligo del pagamento delle spese per il suo uso.”(Cassazione civile , sez. II, 30 giugno 2006, n. 15079)
Appare opportuno precisare, però, che tale facoltà può essere paralizzata nel caso in cui il regolamento condominiale, di natura contrattuale, vieti espressamente il distacco del condomino dall’impianto di riscaldamento centralizzato (Cassazione civile , sez. II, 29 marzo 2007, n. 7708)
Dunque, per rispondere al lettore, si può ragionevolmente affermare che egli, verificato che ciò non sia vietato dal regolamento condominiale e salvo che il distacco non comporti pregiudizi per l’impianto comune, potrà distaccarsi unilateralmente dall’impianto centralizzato, rimanendo obbligato al pagamento delle spese di gestione dello stesso.
© Avv. Michele De Bellis, 23 settembre 2008,