D.L. 185/2008: a rischio detrazione 55% sul risparmio energetico
Il Decreto Legge n. 185/2008 introduce delle importanti novità in ordine alla possibilità di detrarre il 55% delle spese sostenute per interventi di risparmio energetico.
L’art. 29 del D.L. citato, al comma 7 prevede, infatti, che “Per le spese sostenute nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti inviano alla Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, apposita istanza per consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi pari a 82,7 milioni di euro per l’anno 2009, a 185,9 milioni di euro per l’anno 2010, e 314,8 milioni di euro per l’anno 2011.” in particolare “L’Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l’ordine cronologico di invio delle stesse e comunica, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, l’esito della verifica stessa agli interessati.
La fruizione della detrazione é subordinata alla ricezione dell’assenso da parte della medesima Agenzia.
L’assenso si intende non fornito decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell’Agenzia delle entrate.”
Ciò significa che la concessione del bonus per gli anni 2008-2010 non solo è sottoposta all’obbligatorio assenso dell’Agenzia delle Entrate, ma anche che in caso di mancata risposta da parte dell’Agenzia si applica l’istituto del “silenzio rifiuto”, nel senso che se entro trenta giorni, dalla data di presentazione, l’Agenzia delle Entrate non accoglie l’istanza di concessione del bonus, tale istanza deve considerarsi respinta.
Come visto, la norma prevede anche dei tetti oltre i quali non saranno accolte le domande, e per la precisione 82,7 milioni di euro per il 2008, 185,9 milioni di euro per il 2009 e 314,8 milioni di euro per il 2010.
Cosa accade, allora, se i tetti vengono raggiunti e le istanze di concessione vengono respinte?
Il comma 10 dell’art. 29 D.L. citato, prevede che “I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nell’anno 2008 per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della citata legge n. 296 del 2006, non presentano l’istanza di cui al comma 7 o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell’Agenzia delle entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni di cui al comma 6, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48. 000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.”
Ai sensi della norma ora citata, quindi, il cittadino che non potrà beneficiare della detrazione nella misura del 55% dovrà necessariamente accontentarsi della ben più limitata detrazione sul recupero pari al 36% e, in aggiunta, su di un tetto di spesa molto più ridotto, 48 mila euro, anziché su una cifra variabile da un minimo di 54.545 euro a un massimo di 181.818 euro.
Al momento, quindi, appare ragionevole affermare che chi voglia godere della detrazione del 55% debba essere consapevole di investire il proprio denaro senza la certezza di poter godere di tale agevolazione.
© Avv. Michele De Bellis, 16 dicembre 2008,