Rumori intollerabili provenienti dall’appartamento confinante
Un lettore riferisce di abitare in un condominio e che dall’appartamento del vicino provengono rumori insopportabili. Visto che a nulla sono servite le richieste di intervento all’amministratore condominiale, il lettore chiede come sia possibile agire per far cessare il disturbo.
Effettivamente, occorre osservare che l’amministratore del condominio non è tenuto a difendere il diritto alla salute del singolo condomino, potendo solamente far presente al condomino “rumoroso” che il frastuono proveniente dal suo appartamento reca disturbo agli altri inquilini, ma non ha il potere di imporre la cessazione della fonte di rumore.
Gli unici legittimati a chiedere provvedimenti a tutela del proprio diritto, infatti, sono i singoli condomini, sempre che le immissioni moleste non interessino parti comuni dell’edificio, nel qual caso, invece, sarebbe configurabile una legittimazione attiva dell’amministratore.
Il Codice Civile, all’art. 844 rubricato “immissioni”, prevede che “ il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità…”.
La Giurisprudenza ha fornito una definizione di rumore che superi la normale tollerabilità, affermando che esso consiste in “qualunque stimolo sonoro non gradito all’orecchio umano che per le sue caratteristiche di intensità e durata può divenire patogeno per l’individuo”, in genere quantificando in 3 decibel il superamento del rumore di fondo come indice di intollerabilità.
In definitiva, accertato che i rumori superino la normale tollerabilità così come indicata, il lettore potrà rivolgersi all’Autorità giudiziaria competente per veder riconosciuto il proprio diritto a non essere molestato dal frastuono proveniente dall’appartamento del vicino.
© Avv. Michele De Bellis, 24 marzo 2009,