La struttura alberghiera è responsabile della cosa in custodia
Un Lettore, solitamente abituato a trascorrere le ferie presso abitazioni prese in locazione, si accinge a trascorre le imminenti vacanze presso una struttura alberghiera e, memore di una disavventura accaduta nell’infanzia, si chiede se vi sia una qualche responsabilità in capo alla struttura alberghiera nel caso dovesse riportare contusioni o traumi maggiori a seguito di una caduta nella vasca.
Innanzitutto occorre premettere che dalla scarna rappresentazione dei fatti non è possibile fornire alcuna esauriente risposta in merito.
Ciò posto, una recente sentenza della Corte di Cassazione su un caso analogo ha ribadito il principio in base al quale se l’evento dannoso è direttamente causato dalla “cosa” in custodia, per cui la stessa non rappresenta solamente un mezzo per la causazione del danno, bensì è essa stessa in rapporto causale con l’evento dannoso, allora si è in presenza di una responsabilità oggettiva ex art. 2051 Codice Civile, con la conseguenza che il custode della “cosa” che ha provocato il danno è tenuto a risarcire il danneggiato, salvo non si dimostri il caso fortuito.
In sostanza, non sarebbe escludibile a priori la responsabilità della struttura alberghiera, qualora il lettore si ferisse scivolando all’interno della vasca.
Così, infatti, la giurisprudenza: “La responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutte le ipotesi in cui l’evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell’evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l’evento, assumendo il carattere del c.d. «fortuito autonomo», ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell’evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. «fortuito incidentale»), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima.” [ Cass. n. 24739/2007 – Bona C. Soc. Calabona – Giust. civ. 2008, 6, 1483, Resp. civ. e prev. 2008, 3, 573 (s.m.)]
© Avv. Michele De Bellis, 21 luglio 2009,