Il blocco degli sfratti per finita locazione
Un Lettore riferisce di essere proprietario di un appartamento che dal 2008 risulta locato con regolare contratto di locazione debitamente registrato.
Il Lettore, precisando che il conduttore avrebbe omesso il pagamento del canone di locazione degli ultimi quattro mesi e che a nulla sarebbero valsi i ripetuti solleciti, chiede come possa agire per tutelarsi dal momento che risulta prorogato il cosiddetto blocco degli sfratti.
In realtà, il Decreto Legge n. 78 del 2007, cui si riferisce il Lettore, ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2009 della sospensione delle esecuzioni di rilascio degli immobili, peraltro già prevista sino al 30 giugno 2009, ma limitatamente agli sfratti per finita locazione riguardanti immobili abitativi.
Inoltre, il “blocco” non si applica indistintamente, bensì solo in presenza di alcuni requisiti.
Senza scendere nel dettaglio del dettato normativo, per esempio, si applica il regime di sospensione allorché l’inquilino abbia un reddito lordo annuo complessivo familiare inferiore a € 27.000, che non possieda altre abitazioni nella regione di residenza e che abbia figli fiscalmente a carico, ovvero che facciano parte del nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni o portatori di handicap.
Il blocco interessa, tra l’altro, i Comuni capoluogo di provincia, quelli ad essi confinanti e con popolazione superiore a 10 mila abitanti e quelli ad alta tensione abitativa.
In ogni caso, comunque, il conduttore è tenuto, per tutta la durata della sospensione, a corrispondere un canone di locazione aumentato del 20 %.
In definitiva, il Lettore non appare interessato dalla sospensione delle esecuzioni per il rilascio degli immobili e, quindi, potrà agire con una intimazione di sfratto per morosità.
© Avv. Michele De Bellis, 28 luglio 2009,