Indennità sostitutiva delle ferie non godute: prescrizione decennale
Ai lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto irrinunciabile ad un periodo di ferie retribuito, finalizzato al reintegro delle energie psicofisiche disperse nello svolgimento dell’attività lavorativa.
Tuttavia, in casi eccezionali, la legge prevede che tali periodi di ferie possano essere sostituiti per mezzo di un’apposita indennità sostitutiva, per l’appunto.
L’indennità sostitutiva per ferie non godute, si tenga presente, è soggetta ad un termine prescrizionale, quinquennale secondo parte della giurisprudenza, ordinario, cioè decennale, secondo altra giurisprudenza.
In questa sede preme segnalare una recente sentenza della Corte di Cassazione che individua come risarcitoria la natura dell’indennità e, in tal senso, ritiene applicabile l’istituto della prescrizione decennale.
Così la Suprema Corte: “Il fondamento del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti deve essere individuato nell’inadempimento contrattuale del datore, che obbliga quest’ultimo (quando l’adempimento in forma specifica sia divenuto impossibile) al risarcimento del danno.
Stante la natura risarcitoria e non retributiva di tale indennità, essa soggiace alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall’art. 2946 c.c. e non già a quella quinquennale ex art. 2947 c.c.” [Cassazione civile sez. lav. n. 9999 del 2009 – Sapis spa C. F.F. – Diritto & Giustizia 2009]
© Avv. Michele De Bellis, 27 agosto 2009,