L’assemblea condominiale può essere convocata dal giudice
Un Lettore riferisce di abitare in un condominio di piccole dimensioni e senza amministratore.
Da ultimo si sarebbe creata una situazione di stallo in ordine ad un decisione da prendere circa la sostituzione di un impianto comune.
Essendo divenuto ormai improrogabile l’intervento e non riuscendo a trovarsi un accordo comune riguardo alla soluzione adottabile, il Lettore chiede se sia possibile ottenere un provvedimento giudiziale.
L’art. 1105 del Codice Civile, ultimo comma, recita: “se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria”.
Nel caso prospettato, atteso che non sarebbe presente un amministratore, ciascun condomino, ai sensi dell’art. 66 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, può prendere l’iniziativa di convocare l’assemblea al fine di raggiungere una maggioranza in ordine agli interventi che, singolarmente, nessun partecipante potrebbe autorizzare.
In primo luogo, quindi, sarebbe opportuno che i condomini provvedessero a convocare l’assemblea e, qualora ciò non fosse possibile per l’inerzia dei compartecipanti al condominio, si rivolgessero all’Autorità Giudiziaria affinchè la stessa imponesse la convocazione dell’assemblea medesima.
Nel caso in cui, anche a seguito dell’assemblea così convocata, perdurasse lo stato di stasi, sarà possibile ricorrere nuovamente all’Autorità Giudiziaria per ottenere un provvedimento che, ai sensi del citato art. 1105 del Codice Civile, permetta l’esecuzione delle opere ritenute necessarie ed improrogabili.
© Avv. Michele De Bellis, 24 novembre 2009,