Un caso di assicurazione globale del fabbricato
Un Lettore riferisce che, a seguito di un sinistro, alcune parti comuni del condominio ed una porzione della sua proprietà esclusiva avrebbero subito dei danni.
Lo stesso riferisce che l’edificio è coperto da un’assicurazione globale, che assicurerebbe non solo le parti comuni, ma anche quelle di proprietà esclusiva.
Pur rappresentando che tale polizza assicurativa è stata sottoscritta dall’amministratore, il Lettore chiede se gli sia consentito agire direttamente per il ristoro dei danni subiti.
Come rappresentato dal Lettore, la polizza assicurativa è stata sottoscritta dal condominio in persona dell’amministratore, dunque il contraente andrebbe individuato nel condominio stesso, con la conseguenza che l’unico soggetto legittimato all’esercizio dei diritti derivanti dal contratto sarebbe l’amministratore condominiale.
Sul punto, infatti, anche una recente pronuncia della Corte di Cassazione ribadisce che nel caso di contratto di assicurazione stipulato dal condominio, in persona dell’amministratore, la circostanza che il condominio sia ente di gestione, privo di personalità giuridica, non comporta che ciascun condomino possa agire, nel proprio interesse, nei confronti dell’assicuratore, spettando all’amministratore la rappresentanza del condominio contraente della polizza nell’interesse di tutti i condomini.
In conclusione, il Lettore, attesa la legittimazione esclusiva in capo all’amministratore condominiale, dovrà a quest’ultimo rivolgersi al fine di azionare la polizza assicurativa.
Nel caso, poi, che l’amministratore restasse inerte, allora il condomino potrà ottenere la tutela dei propri diritti derivanti dal contratto di assicurazione surrogandosi all’amministratore condominiale.
© Avv. Michele De Bellis, 12 gennaio 2010,