I comproprietari di una singola unità immobiliare sono obbligati in solido
Un Lettore dichiara di essere comproprietario di una unità immobiliare facente parte di un condominio e chiede se, in ordine al pagamento delle spese condominiali, l’amministratore possa agire nei confronti di entrambi i comproprietari per l’intera somma, ovvero se gli stessi siano obbligati pro quota.
Al riguardo va osservato che, ai sensi dell’art. 1292 del Codice Civile, l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri, sicchè tale situazione di solidarietà passiva, peraltro presunta, ex art. 1294 del Codice Civile, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente, pacificamente ricorre nel caso dei comproprietari di un piano o di una parte di piano condominiale, i quali devono appunto ritenersi tenuti in solido verso il condominio per il pagamento delle relative spese.
Ne consegue che la responsabilità dei comproprietari per il pagamento dei contributi condominiali è solidale ed in tal senso l’amministratore può esigere il pagamento dell’intero importo da ciascun comproprietario, salvo il diritto, per chi abbia pagato, di pretendere dagli altri il rimborso della sua quota.
© Avv. Michele De Bellis, 16 marzo 2010,