La certificazione energetica negli edifici
Alcuni Lettori hanno chiesto informazioni circa la certificazione energetica negli edifici, così, nelle prossime uscite, affronteremo questo tema, iniziando oggi da qualche cenno introduttivo.
Innanzitutto, la certificazione energetica degli immobili è stata introdotta dalla Direttiva Comunitaria n. 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, come strumento d’informazione al pubblico e trasparenza del mercato immobiliare.
La finalità perseguita dall’organo comunitario è quella di orientare costruttori, proprietari ed inquilini a prediligere edifici caratterizzati da standard elevati di efficienza energetica, vale a dire con il minor consumo energetico, non senza trascurare i connessi vantaggi ambientali ed il risparmio di risorse.
La Direttiva Comunitaria 2002/91/CE è stata recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs 192/05, integrato con il d.lgs. 311/06, che ha dettato regole e criteri generali di riferimento.
La “certificazione energetica” attesta il rendimento energetico di un edificio, cioè il fabbisogno annuo, rilevato o stimato, di energia necessario per soddisfare i servizi dell’immobile e dipendente dalle caratteristiche di localizzazione, posizione, isolamento termico e dotazione impiantistica dell’edificio stesso.
Tra i suddetti servizi rientrano quelli di climatizzazione invernale ed estiva, di riscaldamento dell’acqua per uso domestico e di ventilazione ed illuminazione secondo utilizzi standard.
L’attestato di certificazione energetica, ovvero il documento emesso a seguito di verifica delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, consente di determinare il consumo energetico dell’immobile, che viene classificato con un indicatore variabile da A+, il più performante, a G, il più scadente.
Nella prossima uscita analizzeremo quali sono gli obblighi previsti dalla normativa vigente in tema di certificazione energetica.
© Avv. Michele De Bellis, 27 aprile 2010,