Certificazione energetica negli edifici: gli obblighi
Come anticipato la scorsa settimana, analizzeremo, in questa e nelle prossime uscite, più nel dettaglio la certificazione energetica negli edifici, di cui alla Direttiva Comunitaria 2002/91/CE recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs 192/05, integrato con il d.lgs. 311/06, che ha dettato regole e criteri generali di riferimento.
In particolare, quest’oggi vedremo quali sono gli oneri previsti dalla normativa in materia di certificazione energetica.
Dal luglio 2009, il legislatore ha previsto l’obbligo, per coloro che intendono alienare a titolo oneroso un immobile, di dotare l’unità immobiliare dell’attestato di certificazione energetica.
Tale adempimento riguarda anche permute immobiliari, transazioni, cessioni o conferimenti di immobili nei patrimoni sociali, con la sola eccezione di casi tassativamente indicati dal decreto ministeriale 26 giugno 2009.
Tra questi ultimi sono compresi box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi e strutture stagionali a protezione di impianti sportivi, ad esclusione delle porzioni eventualmente adibite ad uffici, purché scorporabili.
Inoltre, così come previsto dall’art. 6 comma 1 del d.lgs 192/2005, devono essere dotati, al termine della costruzione ed a cura del costruttore, dell’ attestato di certificazione energetica gli edifici di nuova costruzione, ovvero con concessione edilizia successiva al 8 ottobre 2005, e quelli esistenti soggetti a ristrutturazione integrale e a demolizione-ricostruzione, con superficie utile superiore a 1000 metri quadrati.
In definitiva, così come indicato dalle linee guida nazionali, “la certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile, ai soggetti certificatori riconosciuti”.
L’attestato di certificazione energetica deve, altresì, essere prodotto anche per gli edifici soggetti a riqualificazione energetica al fine di poter usufruire delle detrazioni fiscali del 55%.
L’attestato di certificazione deve, pertanto, essere consegnato dal venditore, sia privato che costruttore, alla parte acquirente in sede di rogito notarile o, per accordo delle parti, comunque nei giorni successivi.
Si segnala, da ultimo, che la validità temporale massima dell’attestato di certificazione energetica è di 10 anni a partire dal suo rilascio e che tale documento deve essere aggiornato a seguito di ogni intervento di ristrutturazione che modifichi in maniera sostanziale la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto.
© Avv. Michele De Bellis, 4 maggio 2010,