Danneggiati dal sedicente avvocato: i rimedi
A seguito della nota vicenda di un sedicente avvocato che, in realtà privo di tale titolo, sembrerebbe aver arrecato ingenti danni a quanti si sono rivolti a lui non solo per ricorsi avverso sanzioni amministrative (multe da autovelox in particolare), ma anche per altre questioni giuridiche anche più complesse, in molti chiedono se ci sia e, in caso affermativo, quale sia la procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Si apprende dalla cronaca, infatti, che dopo aver conferito mandato al sedicente professionista, lo stesso non avrebbe curato l’istruzione della pratica lasciando scadere i termini ed avrebbe omesso di tenere informati i clienti che, a distanza di tempo, si sarebbero visti notificare, tra l’altro, cartelle esattoriali “stratosferiche”.
Innanzitutto occorre premettere che vi sono diversi profili di responsabilità cui il professionista è soggetto.
L’attività illecita dell’avvocato, o del patrocinante legale come nel caso che ci occupa, normalmente assume rilievo come inadempimento contrattuale, salvo che la natura degli interessi violati integri anche un illecito extracontrattuale ovvero un illecito penale, come, per esempio, nel caso di patrocinio infedele.
Come già anticipato da un collega, esponente di una associazione professionale, attraverso le pagine di questo giornale, una procedura per ottenere il risarcimento del danno subito è rappresentata dalla costituzione di parte civile nell’ambito del processo penale a carico del sedicente avvocato.
Tale procedura, tuttavia, non è l’unico strumento utilizzabile dagli ex clienti danneggiati.
La responsabilità civile dell’avvocato, infatti, va inquadrata nel più ampio settore della responsabilità del professionista ed ha avuto, soprattutto nell’ultimo periodo, una particolare evoluzione sempre più a tutela del cliente.
Ne discende, dunque, che è possibile ottenere il risarcimento del danno anche in sede civile, mediante un procedimento volto a provare la responsabilità professionale ex art. 1176 del Codice Civile, ovvero la responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 del Codice Civile, del sedicente avvocato.
In ogni caso, è assolutamente opportuno che chiunque intenda ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito delle vicende de quo si rivolga al proprio legale di fiducia, per poter valutare le peculiarità del proprio caso, al fine di adottare la migliore strategia difensiva.
© Avv. Michele De Bellis, 17 agosto 2010,