Infiltrazioni dalla terrazza: chi deve risarcire il danno
Facendo seguito all’articolo della settimana scorsa, un Lettore riferisce che il suo appartamento, posto sotto ad una terrazza a livello, in godimento ad un singolo condomino, sarebbe stato danneggiato da infiltrazioni d’acqua provenienti, appunto, dalla stessa terrazza e dovute ad un difetto di impermeabilizzazione della medesima, chiedendo chi, in questo caso, sia responsabile per l’accaduto.
Le terrazze a livello, anche nell’ipotesi in cui vengano sfruttate esclusivamente da un determinato soggetto, conservano la funzione prioritaria di copertura dell’intero edificio, con la conseguenza che se l’infiltrazione è dovuta ad un difetto di impermeabilizzazione, dunque da un difetto delle strutture funzionali alla copertura dello stabile, come nel caso prospettato, secondo quanto previsto dall’art. 1126 del codice civile, del danno da infiltrazione sono chiamati a rispondere tutti i condomini.
Sul punto, così si esprime anche la giurisprudenza: “In tema di condominio di edifici la terrazza a livello , anche se di proprietà o in godimento esclusivo di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell’edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti.
Ne consegue che a norma dell’art. 1126 c.c. alla manutenzione della terrazza a livello sono tenuti, a norma dell’art. 1126 c.c., tutti i condomini cui la terrazza funge da copertura, in concorso con l’eventuale proprietario superficiario o titolare del diritto di uso esclusivo.
Conseguentemente, i danni cagionati all’appartamento sottostante da infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza deteriorata per difetto di manutenzione devono rispondere tutti i condomini tenuti alla sua manutenzione, secondo i criteri di ripartizione della spesa stabiliti dall’art 1126 c.c..
La domanda di risarcimento dei danni è proponibile nei confronti del condominio in persona dell’amministratore, quale rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario dell’appartamento posto allo stesso livello della terrazza.” (Cassazione civile sez. II, n. 9009/98, Giust. civ. Mass. 1998, 1888)
Ne consegue, quindi, che il Lettore dovrà eventualmente proporre la domanda giudiziale nei confronti del condominio in persona dell’amministratore, quale rappresentante di tutti i condomini obbligati.
© Avv. Michele De Bellis, 28 settembre 2010,