Licenziamenti irrogati prima dell’entrata in vigore del collegato lavoro
Come anticipato nelle scorse uscite, affronteremo alcune delle più rilevanti novità introdotte dal collegato lavoro.
In particolare, quest’oggi analizzeremo se al licenziamento disposto prima dell’entrata in vigore del collegato lavoro si applichino o meno i nuovi regimi decadenziali da questo introdotti.
Il problema, attesa la mancanza di una apposita disciplina transitoria, appare di non scarsa importanza.
Il principio generale indicato dall’art. 11 delle preleggi prevede espressamente che “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
Lo stesso principio è stato più volte ribadito dalla stesa Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, sia civile che penale (Corte Costituzionale n. 155/’90 – Cassazione Civile Sezioni Unite n. 27172/’06 – Cassazione Penale Sezioni Unite n. 27614/’07).
Applicando tale principio, pertanto, alla materia in questione, ne consegue che il momento in cui sorge il diritto all’impugnazione del licenziamento deve essere ricondotto al tempo in cui il datore di lavoro ha notificato al lavoratore il licenziamento.
In definitiva, quindi, qualora il licenziamento sia stato notificato al lavoratore prima dell’entrata in vigore del collegato lavoro, i termini per impugnare il licenziamento stesso e per, poi, proporre l’azione giudiziale avanti al Giudice del lavoro sono quelli previgenti.
Vale a dire che l’azione è tempestiva se esercitata entro il termine prescrizionale di cinque anni e non già quello di 270 giorni introdotto dalla nuova normativa, di cui al collegato lavoro.
© Avv. Michele De Bellis, 7 dicembre 2010,