Collegato lavoro: alcune novità per aziende commerciali ed imprese artigiane
Proseguendo l’analisi delle novità introdotte dal collegato lavoro, iniziata nelle scorse settimane, vedremo quest’oggi alcune aspetti che interessano le aziende commerciali e le imprese artigiane.
L’art 43 del collegato lavoro, al fine di contenere gli oneri previdenziali, prevede che a partire dal 1.1.2010 tutti gli atti ed i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto, compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all’albo delle imprese artigiane, siano inopponibili all’INPS, decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti, e sentite le commissioni provinciali dell’artigianato e gli altri organi o enti competenti le cui potestà restano comunque ferme.
Si prevede, poi, che l’Inps attui apposite forme di comunicazione nei confronti dei destinatari delle disposizioni di tale articolo per favorire la correttezza delle posizioni contributive individuali.
Per quanto riguarda le aziende commerciali in crisi, l’art. 35 del collegato lavoro prevede che l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, ex art. 7 dlgs 207/96, sia concesso ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra l’1.1.2009 al 31.122011.
Si prevede, poi, che per i soggetti che nel mese di compimento dell’età pensionabile siano anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, tale indennizzo spetti fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima.
Viene, altresì, specificato che gli indennizzi concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 272, della legge 311/04, in pagamento alla data del 31 dicembre 2008, siano prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, a condizione che i titolari dell’indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell’età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia.
© Avv. Michele De Bellis, 4 gennaio 2011,