Il pedone distratto risarcito parzialmente
Il Comune riveste la qualità di custode rispetto alle pubbliche vie comprese nel proprio territorio e, pertanto, è responsabile, ex art. 2051 del codice civile, per i danni cagionati dalla “cosa in custodia”, salvo il caso fortuito.
Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 2006, ha precisato che si tratta di responsabilità oggettiva che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l’effettivo potere su di essa: in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito.
Tuttavia, una recente sentenza del Tribunale di Milano ha sostenuto che “anche il comportamento colposo del danneggiato rileva sotto il profilo eziologico” ex art. 1227 del codice civile, interrompendo il nesso di causalità di cui all’art. 2051 del codice civile.
Da tale arresto, dunque, deriva che pur venendo confermata la responsabilità del Comune quale custode della strada pubblica, assume rilevanza anche il comportamento del danneggiato, nel senso che in capo a quest’ultimo permane un onere di attenzione che non si esaurisce in quello dell’utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli bene, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell’uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l’utilizzo di ciascun bene comporta.
In definitiva se il pedone inciampa in una buca presente sul manto stradale, non già sul marciapiede o in corrispondenza delle strisce di attraversamento pedonale, bensì in una zona destinata al traffico veicolare, il pedone, quindi, non può avere l’aspettativa di trovare uno stato di conservazione pari a quello di una strada, appunto, destinata alla circolazione pedonale, con la conseguenza che il risarcimento per il danno subito troverà una diminuzione corrispondente al suo grado di corresponsabilità.
© Avv. Michele De Bellis, 16 aprile 2011,