L’automobilista è responsabile anche se il pedone attraversa con il rosso
Nel caso in cui il pedone attraversi un incrocio pur con la lanterna semaforica rossa, comunque il conducente del veicolo, che investa detto pedone, resta responsabile del sinistro.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione con una recente pronuncia, secondo cui, infatti, permarrebbe la responsabilità dell’automobilista che impegni un incrocio regolato da lanterna semaforica nel caso in cui, scattato il divieto di attraversamento per i pedoni, egli non abbia evitato il verificarsi del sinistro stradale ai danni del passante.
Invero, la responsabilità del conducente, ex art. 2054 del codice civile secondo cui “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno…”.
Detta responsabilità potrebbe escludersi solo allorchè risulti provato che non vi era, da parte del conducente, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente nel caso in cui il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anomala, cosicchè l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di prevederne tempestivamente i movimenti.
Occorre rilevare, inoltre, che qualora il conducente occupi un incrocio regolato da semaforo verde in suo favore, comunque permane a suo carico un obbligo di diligenza nella condotta di guida che deve tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti presso l’incrocio, come più volte osservato in giurisprudenza.
In definitiva, dunque, qualora non venisse dimostrato il caso fortuito ovvero un comportamento anomalo ed imprevedibile del pedone, a carico del conducente di un autoveicolo che investa un pedone, nonostante l’attraversamento con luce semaforica rossa, permarrebbe la responsabilità per aver causato il sinistro, con conseguente obbligo di risarcimento del danno cagionato.
© Avv. Michele De Bellis, 21 maggio 2011,