Diritto del lavoro: l’indennità sostitutiva di ferie non godute si prescrive in dieci anni
Ai lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto irrinunciabile ad un periodo di ferie retribuito, finalizzato al reintegro delle energie psicofisiche disperse nello svolgimento dell’attività lavorativa.
Tuttavia, in casi eccezionali, la legge prevede che tali periodi di ferie possano essere sostituiti per mezzo di un’apposita indennità sostitutiva.
Appare opportuno ritornare sull’argomento, già trattato in una precedente uscita, in quanto una recentissima sentenza della Corte di Cassazione ha confermato il precedente orientamento giurisprudenziale ribadendo che “l’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro“.
La natura risarcitoria dell’indennità sostitutiva, invero, viene riconosciuta giacchè quest’ultima è comunque intrinsecamente connessa con l’inadempimento del datore di lavoro, obbligandolo a risarcire il danno cagionato al lavoratore per non averlo posto nelle condizioni di usufruire del periodo di riposo normativamente previsto.
Ne deriva, dunque, che il diritto in capo al lavoratore di ottenere il risarcimento per il mancato godimento del periodo di riposo, vale a dire la cosiddetta indennità sostitutiva, si prescrive nel più favorevole termine ordinario di dieci anni, così come previsto dall’art. 2946 del codice civile, rubricato “prescrizione ordinaria”, che afferma “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
© Avv. Michele De Bellis, 28 maggio 2011,