Tre livelli di tutela del marchio
Diritto della proprietà industriale ed intellettuale: i tre livelli di tutela del marchio.
La scorsa settimana abbiamo parlato dell’importanza di registrare un marchio.
Oggi vedremo di che tipo di tutela può avvalersi un marchio registrato.
Come anticipato, il diritto di esclusività del marchio, che impedisce ad altri di utilizzarlo, è un diritto territoriale, ciò significa che tale diritto viene riconosciuto soltanto negli Stati in cui è stato richiesto ed ottenuto.
Per proteggere il marchio all’estero è necessario richiederne la relativa protezione, depositando la domanda di marchio, in ogni singolo Stato.
Volendo limitare la tutela al solo livello nazionale, si richiede la registrazione del marchio presso un Ufficio marchi nazionale (In Italia, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), così ottenendo la protezione soltanto in quel Paese (ad esempio, se si richiede la registrazione del marchio all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, si otterrà il diritto a tutelare il marchio in Italia).
Con il deposito comunitario si richiede la registrazione del marchio presso l’Ufficio Marchi Comunitario (UAMI) con sede ad Alicante – Spagna, ottenendo, così, il diritto a tutelare il marchio in tutti i Paesi dell’Unione europea.
Infine, con il deposito internazionale si richiede, invece, la registrazione del marchio attraverso la procedura internazionale, per mezzo della quale si possono scegliere i singoli Paesi in cui si desidera tutelare il marchio.
Nelle prossime uscite approfondiremo altri aspetti della materia.
© Avv. Michele De Bellis, 30 luglio 2011,