I dati del conducente? Solo dopo il ricorso
Infrazione al codice della strada: quando la comunicazione dei dati del conducente è obbligatoria.
Spesso capita che a seguito della contestazione di una violazione al Codice della Strada per eccesso di velocità consegua la decurtazione dei punti della patente del conducente.
Come è noto, gli uffici di polizia applicano prassi operative differenti: in alcuni casi, infatti, decorsi i termini per la comunicazione dei dati senza che il trasgressore comunichi nulla, l’organo procedente applica le disposizioni di cui al’art. 126 bis del CdS, contestando la violazione del predetto articolo per mancanza della richiesta comunicazione, senza verificare se sia pendente un ricorso avverso la sanzione principale.
A parere di chi scrive, invero, tale prassi appare inappropriata in quanto la Corte Costituzionale con sentenza del 2005 ha chiaramente precisato che la disposizione di cui sopra deve trovare applicazione solo a seguito dalla definizione della contestazione effettuata, intendendosi per “definizione” che “siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi”, “In nessun caso quindi (ha ritenuto la Corte Costituzionale) il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione”.
La contestazione si intende definita, dunque, quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
Recentemente, sul punto si espresso anche il Ministero dell’Interno che ha ritenuto che, qualora il ricorso avverso la sanzione principale non contenga le generalità del soggetto che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione, “la presentazione del gravame costituisca…giustificato e documentato motivo dell’omissione dei dati richiesti e non consenta di applicare le sanzioni del richiamato art. 126-bis, poiché il destinatario dell’invito non può ritenersi obbligato a fornire i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi”.
Il Ministero dell’Interno prosegue sottolineando che “per poter applicare le sanzioni di cui all’art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, dopo l’esaurimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi con esito sfavorevole per il ricorrente, l’organo accertatore deve procedere a redigere un nuovo invito a carico dell’obbligato in solido, dalla cui data di notifica decorre il termine di 60 giorni per adempiere agli obblighi previsti dal citato articolo.”
© Avv. Michele De Bellis, 20 agosto 2011,