Tradimento: risarcito il coniuge
Diritto di famiglia, conseguenze dell’infedeltà: al tradimento plateale consegue il risarcimento per il coniuge.
Qualche settimana fa abbiamo affrontato il tema della disciplina risarcitoria anche in ambito di infedeltà coniugale.
Abbiamo, poi, ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale affermando che dopo le prime aperture da parte dei giudici di merito, solo successivamente vi è stata la piena affermazione dell’applicabilità della disciplina della responsabilità civile in ambito coniugale ad opera della Corte di Cassazione, che ha fatto proprie le argomentazioni precedentemente prospettate dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito favorevoli al riconoscimento della risarcibilità del danno da violazione dei doveri coniugali.
In particolare, tali argomentazioni erano volte a sottolineare, tra l’altro, l’insufficienza delle sanzioni previste dal diritto di famiglia, costituite, a ben vedere, dalla sola pronuncia di addebito della separazione, come tali assolutamente non in grado di offrire soddisfazione risarcitoria del danno provocato al coniuge.
Si è precisato che la sola violazione dell’obbligo di fedeltà, non comporta, di per sé, per il coniuge infedele il concretizzarsi di un inadempimento tale da risultare risarcibile secondo i generali principi normativi.
Per aversi una pronuncia di condanna al risarcimento, infatti, la condotta infedele posta in essere deve necessariamente essere connotata da un elemento aggiuntivo, da individuarsi in una condotta particolarmente riprovevole che sia in grado, come tale, di generare non un qualsiasi danno, bensì un danno ingiusto, allegato e opportunamente provato, nella sua consistenza, da colui che lo invoca, in ossequio alla previsione normativa di cui all’art. 2043 del codice civile, rubricato “risarcimento per fatto illecito”.
Quanto da ultimo rilevato ha permesso di escludere, quindi, qualsivoglia parallelismo fra la condotta punibile, quale violazione dell’obbligo di fedeltà, con la sanzione dell’addebito e la condotta che, al contrario, assume rilievo sotto il profilo della lesione di un interesse giuridicamente rilevante, configurando un profilo di responsabilità risarcitoria.
In definitiva, abbiamo concluso che qualora si riesca accertare non solo la sussistenza di una condotta infedele, ma, anche, che tale condotta sia stata così grave e riprovevole da causare nell’altro coniuge un danno specificamente individuato e ravvisabile nella lesione del diritto inviolabile della persona, previa comparazione degli interessi in causa, ebbene oltre alla sanzione dell’addebito è ragionevolmente possibile aspirare ad ottenere il risarcimento del danno ingiustamente subito.
Ora, si segnala che tale orientamento è stato confermato dalla sentenza n. 18853/11 della Corte di Cassazione che ha affermato “I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, discendendo dalla natura degli obblighi giuridici suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell’azione di risarcimento relativa a detti danni”.
© Avv. Michele De Bellis, 17 settembre 2011,