Pedone investito fuori dalle strisce
Pedone investito mentre si trova fuori sull’attraversamento pedonale: è concorso di colpa.
Nelle scorse uscite abbiamo affrontato il caso di un pedone che attraversi un incrocio con la lanterna semaforica rossa.
In quell’occasione abbiamo dato atto di una giurisprudenza volta a riconoscere la responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo, nel caso in cui investa il predetto pedone.
Abbiamo, infatti, rilevato che qualora il conducente occupi un incrocio regolato da semaforo verde in suo favore, comunque permane a suo carico un obbligo di diligenza nella condotta di guida.
Tale condotta deve tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti presso l’incrocio, come più volte osservato in giurisprudenza.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione con una recente pronuncia, secondo cui, quindi, permarrebbe la responsabilità dell’automobilista che impegni un incrocio regolato da lanterna semaforica nel caso in cui, scattato il divieto di attraversamento per i pedoni, egli non abbia evitato il verificarsi del sinistro stradale ai danni del passante.
Recentemente il Tribunale di Milano ha affrontato il caso di un pedone che, impegnato ad attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali, pur con la presenza di appositi attraversamenti pedonali nelle vicinanze, è stato investito da un veicolo a motore.
In linea con l’orientamento maggioritario, come confermato anche dalla giurisprudenza citata nelle scorse uscite, il Tribunale di Milano ha confermato che “La sola circostanza che il pedone abbia attraversato al di fuori dello spazio dedicato all’attraversamento pedonale non giustifica l’esonero di responsabilità in capo al conducente del ciclomotore”.
Tuttavia, lo stesso Tribunale ha riconosciuto la configurabilità in capo al pedone investito di un’ipotesi di concorso di colpa ex art. 1227 comma 1 del codice civile.
Tale norma prevede, appunto, che “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.”.
© Avv. Michele De Bellis, 12 novembre 2011,