Assegno anche con reddito alto
Separazione e divorzio. Ex coniugi: la moglie ha un reddito alto, ma le spetta il mantenimento.
L’assegno di mantenimento, posto dal giudice a carico di un coniuge all’atto della pronuncia della sentenza di separazione, rappresenta una questione delicata non solo in relazione alla determinazione del suo ammontare, ma anche alla luce dei criteri validi all’individuazione dei nuovi equilibri patrimoniali tra gli ex coniugi.
La definizione delle relazioni economiche nell’ambito di una famiglia in “crisi” costituisce uno strascico quasi inevitabile e certamente penoso della decisione di separarsi o divorziare.
L’attribuzione della casa coniugale e, in particolare, l’obbligo di assistenza finanziaria nei confronti dell’ex coniuge vengono decisi sulla base di considerazioni articolate da parte del giudice, il quale si riferisce, oltre che al reddito effettivo di ex marito e moglie, alla situazione economica di cui entrambi godevano in costanza di matrimonio.
Così, capita che il giudice, ai sensi dell’art. 5 della Legge sul divorzio, riconosca il diritto al mantenimento, ovvero all’assegno divorzile, al coniuge che, pur percependo un reddito relativamente elevato, non possa permettersi per ciò stesso di mantenere la condizione economica di cui godeva in costanza di matrimonio.
Ne deriva, come dimostrano anche recentissime sentenze della Corte di Cassazione, che a determinare il bilanciamento economico-finanziario dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi concorra in misura rilevante la verifica dell’adeguatezza della capacità patrimoniale del coniuge che richiede il mantenimento in comparazione con lo stile di vita goduto .
Ha fatto ricorso a questo criterio il giudice supremo nel rigettare il ricorso di un ex marito il quale lamentava che il riconoscimento in grado di appello di un contributo mensile pari a 300 € a favore dell’ex moglie alla quale già era stato riconosciuto il diritto ad abitare la casa coniugale, fosse un eccesso.
In effetti, l’ex moglie percepiva un reddito mensile da pensione pari a 2000 €.
D’altra parte, i giudici della Cassazione hanno ritenuto la scelta della Corte d’Appello pienamente condivisibile, specie in considerazione che “il diritto all’assegno divorzile va accertato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio” (Cass. Sez. I Civile n. 26759 del 13.12.2011).
Pertanto, l’esame delle situazioni patrimoniali dei due ex coniugi, che in questo caso ha evidenziato “una disparità di livello” ai danni della donna, è stato effettuato, implicitamente, anche rispetto al tenore di vita in costanza di matrimonio, non risultando affatto preponderante l’entità della pensione percepita dalla donna, bensì la sproporzione rispetto al reddito del marito.
Colgo l’occasione di porgere ai Lettori e alle loro famiglie i miei più sentiti auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo.
© Avv. Michele De Bellis, 24 dicembre 2011,