Revisione assegno all’ex coniuge
Separazione e divorzio. Ancora sulla revisione delle statuizioni in ordine all’assegno divorzile all’ex coniuge.
Dopo aver letto l’intervento di un gentile Lettore, che ringrazio, sulle colonne del nostro quotidiano, riprendo l’argomento trattato alcune settimane fa in materia di revisione delle disposizioni economiche in tema di divorzio.
Preciso, innanzitutto, che l’articolo in questione non aveva alcuna connessione con la manovra Monti, ma lo spunto era stato offerto da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione.
Azzarderei l’ipotesi, altresì, che il tetto cui si riferisce il Lettore sia quello previsto dall’art. 545 del codice di procedura civile, rubricato “crediti impignorabili”, ove si precisa che le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego…“possono essere pignorate nella misura di un quinto”, che, tuttavia, non riguarda il quantum dell’assegno divorzile.
Fatte queste doverose premesse, non posso non comprendere lo scoramento del Lettore, dovuto alle vicissitudini narrate nel suo intervento.
Sarebbe sin troppo semplicistico liquidare l’obiezione che altri casi hanno ricevuto una “giustizia” diversa con uno sterile: ogni caso è differente e deve essere analizzata la singola fattispecie concreta.
Invero, non che questo possa rassicurare il Lettore, ovvio, il contenuto del mio precedente articolo non era basato su casi scolastici estrapolati da manuali universitari, mere ipotesi astratte e ricostruzioni dottrinali ovvero parafrasi dei testi normativi, bensì su arresti giurisprudenziali, per lo più sentenze della Corte di Cassazione, recentissimi peraltro, che di quell’idea di giustizia astratta contenuta nella norma hanno dato applicazione nella realtà concreta (tra gli altri, n. 26771/2011, n. 8754/2011).
Frequentando le aule dei Tribunali, ripeto, posso capire lo sfogo del Lettore, tuttavia quella di cui ho dato conto è la realtà dei principi espressi dalle sentenze della Cassazione.
Con l’occasione porgo i miei migliori auguri di felice anno nuovo a tutti i Lettori ed alle loro famiglie.
© Avv. Michele De Bellis, 31 dicembre 2011,