Caduta dell’albero
Il Comune è responsabile per i danni derivanti dalla caduta di un albero.
Una Lettrice riferisce di aver parcheggiato la propria auto negli appositi stalli di sosta lungo una strada comunale, ai lati della quale, prima del marciapiede, crescono alberi d’alto fusto.
La Lettrice afferma che, finite le proprie commissioni e ritornata all’auto, avrebbe trovato la macchina danneggiata dalla caduta del vicino albero, ormai marcio, e chiede se possa ottenere il risarcimento del danno subito.
Più volte in passato abbiamo analizzato la responsabilità del gestore della strada per i danni cagionati agli utenti della pubblica via.
Anche nel caso prospettato dalla Lettrice si può profilare una sorta di responsabilità oggettiva in capo all’ente gestore della strada.
Invero, l’ente gestore, in questo caso l’amministrazione comunale, è responsabile per tutti i beni di cui abbia l’effettiva e concreta disponibilità.
La Lettrice riferisce che l’albero era marcio ed in tal senso la pubblica amministrazione non potrebbe nemmeno invocare il caso fortuito, cioè che nemmeno con l’uso della ordinaria diligenza poteva essere tempestivamente rimossa la causa del danno, per esimersi dalla responsabilità di “custodire”, in questo caso, l’albero.
In definitiva, dunque, di certo un albero marcio non può integrare il caso fortuito con la conseguenza che la l’amministrazione comunale sarà, presumibilmente, tenuta a risarcire i danni subiti dalla Lettrice.
© Avv. Michele De Bellis, 17 marzo 2012,