Sinistro: l’indennizzo diretto
Il risarcimento delle spese di assistenza stragiudiziale.
In ambito di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, la recente previsione della procedura del c.d. indennizzo diretto nonché l’espressa esclusione delle spese legali dal novero dei costi stragiudiziali rimborsabili al danneggiato operata dal D.P.R. n. 254/2006 hanno comportato notevoli mutamenti sia nella disciplina sostanziale del diritto delle assicurazioni, sia nella prassi comune messa in atto dalle compagnie assicurative.
La procedura di indennizzo diretto sarebbe finalizzata al più celere conseguimento del ristoro del danno attraverso l’eliminazione delle pratiche stragiudiziali espletate dal legale di fiducia o dagli studi tecnici di infortunistica stradale.
Detto istituto, infatti, prevede che i rispettivi danneggiati debbano rivolgere le proprie istanze risarcitorie, stragiudiziali e giudiziali, ciascuno alla propria compagnia assicurativa.
D’altra parte, la prevalente giurisprudenza di merito si è orientata nel segno della tutela del diritto del danneggiato all’assistenza legale stragiudiziale.
Più cautamente, la Corte di Cassazione subordina la risarcibilità delle spese stragiudiziali alla presenza di ben precise condizioni statuendo che “in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto, la stessa vada valutata considerando se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.” (Cass. 21/1/2010 n. 997).
Specificatamente in ordine all’intervento del legale di fiducia, invece, essendo il ricorso al patrocinio necessario qualora non si addivenga ad una soluzione bonaria della lite, il riconoscimento delle spese stragiudiziali al danneggiato trova fondamento costituzionale anche nel principio di uguaglianza e nel diritto di difesa (in questo senso Cass. SS.UU. n. 26973/08).
Fuori discussione, dunque, appare il diritto del danneggiato sia all’intervento legale che a quello peritale, se resi necessari dalla complessità della disciplina.
Nel complesso comunque, anche tenuto conto di quest’ultima considerazione, va detto che la novella legislativa mentre esclude la risarcibilità delle spese stragiudiziali, postula, d’altra parte, che la società di assicurazioni predisponga un’organizzazione tale da sostituirsi alla tradizionale assistenza stragiudiziale, ponendo a carico dell’assicuratore diretto anche l’obbligo di fornire al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile a consentire la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno (Art. 9, D.P.R. n. 254/ 2006).
In conclusione, il danneggiato da sinistro stradale ha diritto alla tutela stragiudiziale ed a chiedere l’indennizzo delle consequenziali spese per ciò sostenute indipendentemente dal fatto che costui si sia avvalso o meno della procedura del c.d. “indennizzo diretto”.
© Avv. Michele De Bellis, 31 marzo 2012,