Quali impianti devono essere collaudati?
In tema di cessione di immobili, la settimana scorsa sono state illustrate alcune delle novità introdotte dal D.M. n. 37 del 22.01.2008, tra cui l’obbligo previsto dall’art. 13 di consegnare la documentazione tecnico-amministrativa relativa agli impianti dell’immobile all’atto della cessione e le condizioni per derogare a tale imposizione.
Qualora, però, sia intenzione dell’alienante non derogare all’obbligo di cui all’art. 13 succitato, quali impianti necessitano di collaudo? Che differenze ci sono tra collaudo e dichiarazione di conformità?
Il Ministero dello Sviluppo Economico, rispondendo alle richieste di alcune associazioni di categoria, ha chiarito da subito che esiste una notevole differenza tra collaudo, che rappresenta la specifica verifica prevista normativamente solo per alcuni impianti, e la dichiarazione di conformità, resa dall’installatore circa la rispondenza di quanto realizzato alle norme di sicurezza applicabili.
Capita allora che la dichiarazione di conformità abbia valenza di omologazione, intesa come prima verifica, degli impianti, così come accade per i dispositivi di messa a terra e di protezione contro le scariche elettriche atmosferiche di cui al D.p.r. n. 462 del 2001.
Attualmente, salvo alcune eccezioni riferite ad attività industriali rischiose, negli edifici adibiti a civile abitazione non si rinvengono impianti sottoposti a collaudo.
In ambito condominiale, gli impianti oggi sottoposti a marcatura C.E., che dovevano in precedenza essere collaudati, tuttora, in ossequio al D.M. n. 37 del 22.01.2008, devono essere accompagnati dal certificato di collaudo a suo tempo rilasciato.
Tra questi vi sono, per esempio, gli impianti di ascensore in servizio privato che, fino all’entrata in vigore del D.p.r. n. 162 del 1999 in attuazione di una direttiva comunitaria, venivano collaudati dall’Enpi e in seguito dall’Ispesl, nonché le caldaie condominiali di potenza superiore a 35 KW che dovevano essere collaudate dall’Ancc e successivamente dall’Ispesl fino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 93 del 2000 anch’esso in attuazione di una direttiva comunitaria.
Ci si chiedeva, poi, in quali casi fosse obbligatorio tenere il libretto d’uso e manutenzione.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, volendo concretizzare la portata del D.M. n. 37 del 2008, ha individuato i casi per i quali è obbligatoria la tenuta del libretto d’uso e di manutenzione dell’impianto.
Per gli appartamenti adibiti a civile abitazione deve essere tenuto il libretto del solo impianto di riscaldamento autonomo. In tutti gli edifici di civile abitazione, per quanto concerne gli impianti condominiali debbono essere tenuti il libretto dell’impianto di riscaldamento centralizzato ed il libretto dell’ascensore.
Negli edifici adibiti ad uso diverso dall’abitazione, cioè ad uso commerciale ovvero industriale, in aggiunti ai libretti previsti per gli impianti degli edifici ad uso abitativo, deve essere tenuta la documentazione relativa ad ogni ulteriore impianto presente, quali cabine di trasformazione elettrica, gruppi elettrogeni, impianti di condizionamento ed aerazione, scale mobili e gli altri impianti, secondo quanto previsto dal Dpr n. 547 del 1955 e dal Dpr n. 626 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni, che sono tuttora vigenti.
© Avv. Michele De Bellis, 29 aprile 2008,