Canoni di locazione e legge finanziaria
La settimana scorsa abbiamo esaminato le diverse alternative utilizzabili per la stipula di un contratto di locazione.
Abbiamo dato atto che oltre al contratto a canone libero esistono altre tipologie contrattuali che, in un certo senso, rispondono maggiormente alle esigenze degli inquilini, soprattutto con riferimento alla durata e all’ammontare del canone di locazione.
Abbiamo anche già anticipato che tutte queste alternative contrattuali presentano non solo vantaggi per gli inquilini, ma altresì dei benefici fiscali per il proprietario.
Analizzando prima le agevolazioni fiscali per gli inquilini, si osserva che la Legge Finanziaria 2008, in aggiunta alle altre agevolazioni fiscali già operanti, ha introdotto una nuova detrazione d’imposta in misura fissa rapportata al reddito complessivo dichiarato dal titolare del contratto di locazione, tra l’altro già applicabile a partire dal periodo d’imposta 2007.
Premesso che tali agevolazioni non sono cumulabili tra loro, vediamo ora in dettaglio la situazione attuale.
Innanzitutto, tutti gli inquilini titolari di un qualsiasi contratto di locazione possono detrarre una somma di € 300,00 (ove il reddito complessivo non superi € 15.493,71) o di € 150 (con reddito compreso tra 15.493,71 ed € 30.987,41) in sede di dichiarazione dei redditi.
Per redditi complessivi superiori a € 30.987,41 non sono previste detrazioni.
Tale beneficio ha come presupposto imprescindibile che l’immobile locato venga adibito ad abitazione principale del conduttore titolare del contratto di locazione.
Per quanto concerne i contratti a canone concordato, l’inquilino titolare del contratto di locazione ha diritto ad una detrazione di € 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71 ovvero di € 247,90 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.493,71 ed € 30.987,41, mentre nessuna agevolazione è prevista in caso di reddito superiore a tale ultima soglia.
Per quanto riguarda i contratti stipulati dagli studenti universitari, indipendentemente che siano contratti a canone convenzionato o a canone libero, già a partire dalla Legge Finanziaria 2007 era stata introdotta la possibilità di una detrazione fiscale del 19% sui canoni di locazione stipulati da studenti che, per motivi di studio, alloggiassero lontano da casa.
L’agevolazione può essere usufruita anche se la spesa è stata sostenuta nell’interesse di un familiare a carico, in sostanza se il genitore stipula il contratto a favore del figlio studente universitario.
L’importo massimo detraibile per questo tipo di contratto fissato in € 500,00 e cioè il 19% di 2.633,00 (importo massimo dei canoni agevolabili).
Altre agevolazioni fiscali sono state, poi, introdotte a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscano la residenza per motivi di lavoro ovvero a favore dei giovani per l’abitazione principale, come vedremo meglio le prossime settimane.
Passiamo ora ad analizzare i vantaggi fiscali per i proprietari degli immobili concessi in locazione.
Per quanto concerne i contratti a canone libero e quelli transitori, l’imposta Irpef va calcolata sul canone di locazione scontato del 15%.
Riguardo ai contratti a canone convenzionato e quelli per studenti universitari, il proprietario beneficia di uno sconto del 40,5% sul canone da denunciare ai fini Irpef, oltre ad una riduzione del 30% dell’imposta di registrazione del contratto.
© Avv. Michele De Bellis, 20 maggio 2008,