Delibera assembleare: un caso di annullabilità
Nelle scorse settimane si è parlato a più riprese di assemblea condominiale e sue funzioni.
Un lettore chiede se sia possibile annullare la delibera dell’assemblea qualora gli non abbia preventivamente potuto prendere visione dei documenti relativi all’ordine del giorno.
Occorre partire da alcuni concetti più ampi.
Il diritto del singolo condomino ad avere conoscenza e ad estrarre copia della documentazione condominiale costituisce questione consolidata in giurisprudenza, anche se va dato atto che in passato tale facoltà era stata messa in discussione per le possibili implicazioni in tema di privacy.
Secondo tale sorpassato orientamento, infatti, l’amministratore non sarebbe tenuto a rendere note le documentazioni inerenti il condominio, in virtù di una sorta di segreto d’ufficio, tuttavia la giurisprudenza ha sempre sostenuto il diritto del condomino ad esaminare tale documentazione.
A ben vedere, infatti, la documentazione relativa al condominio costituirebbe un bene comune di tutti i condomini e l’amministratore ne sarebbe unicamente il “custode” ed in tal senso non potrebbe essere impedito ai condomini il libero accesso a tali documenti.
Lo stesso Garante per la Privacy, riconoscendo precise modalità e limiti per l’amministratore nel trattamento dei dati, ha confermato il diritto di ogni condomino a conoscere tutte le situazioni, anche relative ad altri condomini ove presentino contenuto economico, con le uniche eccezioni circa eventuali dati sensibili.
Alla luce di queste premesse, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 12650/08, ha sancito il principio per cui la violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare, a sua richiesta, la documentazione relativa ad argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea condominiale è causa di annullabilità delle delibere nell’occasione approvate e concernenti tale documentazione.
Ciò perché, secondo la Corte di Cassazione, la lesione di tale diritto all’informazione inciderebbe sul procedimento di valida formazione della maggioranza assembleare.
Posto che il condomino che non viene messo nella possibilità di conoscere le informazioni contenute nella documentazione, infatti, non potrebbe partecipare attivamente e consapevolmente alla discussione, verrebbe leso in una sua legittima aspettativa in ordine all’espressione di volontà anche degli altri partecipanti all’assemblea.
Secondo tale sentenza, quindi, l’amministratore non è tenuto a depositare la documentazione, ma è tenuto a metterla comunque a disposizione di chi ne faccia richiesta e a rilasciarne anche copia.
Per completezza, al lettore si risponde che è un suo diritto prendere visione della documentazione relativa all’ordine del giorno e che in mancanza sarebbe prospettabile anche l’annullabilità della delibera assembleare, tuttavia bisogna precisare che l’onere della prova circa l’impossibilità di prendere visione della documentazione incombe sul condomino medesimo.
In altre parole sarà compito del condomino che voglia chiedere l’annullamento della delibera fornire la prova di non essere stato messo nelle condizioni di conoscere i documenti relativi all’ordine del giorno.
© Avv. Michele De Bellis, 8 luglio 2008,