Locazioni turistiche: partire informati
La normativa sulle locazioni urbane di cui alla Legge n. 431 del 1998 oltre a disciplinare i contratti liberi, quelli agevolati, quelli transitori e quelli per studenti universitari, come abbiamo analizzato qualche mese fa, ha disciplinato anche i contratti per finalità turistiche.
Le finalità turistiche comprendono finalità che vanno dal riposo, allo svago fino all’interesse culturale.
Per questi contratti cosiddetti turistici, è bene sottolinearlo da subito, la durata non ha alcun limite temporale ed anche il canone locatizio è lasciato alla libera contrattazione fra proprietario e conduttore.
Con il solo limite del rispetto della normativa del Codice Civile, anche le altre clausole contrattuali sono lasciate alla libera contrattazione delle parti.
La ragione di tale estrema autonomia contrattuale concessa alle parti è la necessità che i contratti di questo tipo possano rispondere in modo immediato ed elastico alle mutevoli esigenze di questo particolare settore del mercato immobiliare.
Tale finalità turistica, tra l’altro, non farebbe nemmeno sorgere la necessità di una particolare tutela del legislatore nei confronti del conduttore che, data la peculiare natura del contratto in parola, non potrebbe nemmeno essere considerato come un contraente economicamente debole.
Alcuni accorgimenti al momento della stipula del contratto turistico possono evitare l’insorgere di successive questioni giuridiche.
Prima di concludere il contratto è opportuno che conduttore e locatore definiscano, meglio se per iscritto, con precisione tutti i servizi, pertinenze ed eventuali accessori che vengono forniti unitamente all’alloggio, per i quali sarebbe auspicabile stilare un dettagliato inventario.
Quest’ultimo, infatti, al momento della riconsegna dell’immobile al locatore potrebbe da solo evitare spiacevoli contestazioni circa il diverso stato dell’immobile rispetto all’inizio locazione, come pure l’eventuale assenza di oggetti quali tegami, quadri o altri suppellettili che, più spesso di quanto possa sembrare, è spesso causa di contenziosi.
Al fine di evitare sgradevoli sorprese è bene anche che vengano specificati puntualmente gli eventuali corrispettivi per servizi extra che non siano compresi nel contratto di locazione quali le spese per consumi di acqua, luce e gas, pulizia alla fine della locazione, spese per utilizzo di piscine, spiagge o campi da gioco.
Da tenere presente che qualora, durante la locazione turistica, si presenti la necessità di effettuare riparazioni di straordinaria manutenzione, il conduttore avrà l’onere di darne immediata notizia al locatore, il quale sarà tenuto a provvedere prontamente per garantire il pacifico godimento del bene secondo l’uso convenuto.
© Avv. Michele De Bellis, 15 luglio 2008,