Indennità per la presenza di un cantiere: la richiesta del conduttore
Un lettore afferma che davanti alle vetrine del proprio esercizio commerciale, all’interno di un immobile che conduce in locazione, verrà aperto un cantiere per il ripristino del lastrico dell’edificio di cui fa parte il proprio negozio.
L’assemblea condominiale intenderebbe deliberare il rifacimento del lastrico, per la cui esecuzione sarebbe prevista l’installazione di ponteggi e pannelli per circoscrivere l’intero cantiere.
Il lettore riferisce anche che il cantiere verrà posto solo sulla facciata lungo la strada pubblica e non lungo la parete del cortile interno, per consentire l’accesso alle autorimesse, e chiede se sia possibile per lui ottenere il pagamento di una indennità per il danno che il cantiere potrebbe arrecare alla sua attività.
Precisa, infatti, che tra le vetrine e la pubblica via si trovi una porzione di fondo, adibita ad aiuola, che risulta di proprietà dell’immobile ad uso commerciale condotto dal lettore.
L’art. 843 del Codice Civile, rubricato “accesso al fondo”, prevede che “Il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l’accesso cagiona danno, è dovuta un’adeguata indennità”.
Ai sensi dell’articolo citato, quindi, sarebbe possibile ottenere il risarcimento unicamente dell’eventuale danno che il cantiere possa arrecare.
Si segnala che sul punto la Giurisprudenza afferma anche che “Nel caso in cui a causa di lavori di ripristino di una facciata condominiale venga collocato per alcuni mesi un ponteggio che impedisca la sistemazione dei tavolini esterni di un esercizio commerciale (nella specie: un bar) con un danno per la perdita della clientela e dell’avviamento commerciale, oltre all’inutile spesa dell’indennità di occupazione di area pubblica per quel periodo di tempo, ricorrono le condizioni per l’applicazione della norma di cui all’art. 843 c.c. che riconosce il diritto ad un indennizzo in caso di occupazione del fondo per la esecuzione di opere anche se compiute nell’interesse comune allo stesso proprietario del fondo.” [Tribunale Milano, 20 febbraio 1992].
Anche a voler prescindere dalla norma citata, nel caso che ci occupa, infatti, non sembra sia stata dimostrata la necessità del rifacimento del lastrico, né la necessità di dover costruire il cantiere proprio davanti alle vetrine del negozio del lettore e sul fondo da lui condotto in locazione.
A ben vedere, quindi, sembra che il locatore, nell’esercizio del suo diritto di proprietà, possa concedere l’accesso al suo fondo chiedendo un corrispettivo per l’occupazione dello stesso, commisurato, altresì, alla mancata utilizzazione delle vetrine quale mezzo pubblicitario.
Tuttavia, tale facoltà è prevista solo in capo al proprietario dell’immobile e non al conduttore, il quale ben potrebbe anche accordarsi con il locatore ed ottenere una delega al fine di trattare i dettagli della concessione direttamente con la controparte, cioè il condominio nel caso che ci interessa, chiedendo un congruo corrispettivo.
© Avv. Michele De Bellis, 3 febbraio 2009,