Villetta a schiera: ripartizione delle spese
Un lettore riferisce che una schiera di villette debba essere sottoposta a manutenzione ed in particolare si debba procedere alla tinteggiatura.
Al momento di trovare un accordo per la suddivisione delle spese, il proprietario dell’abitazione posta al centro della schiera sosterrebbe di non dover pagare la tinteggiatura dei muri perimetrali posti ai lati delle altre due unità che compongono la schiera.
Il lettore chiede se tale affermazione sia corretta ovvero se si debba procedere ad una divisione in base alle quote di proprietà e, inoltre, come ci si debba regolare per la suddivisione delle spese per la manutenzione del muro di recinzione della schiera.
Nel caso di villette a schiera riferito dal lettore bisogna tenere distinti i beni comuni da quelli di proprietà esclusiva.
A titolo esemplificativo, possono essere considerate parti comuni il giardino, le strade di accesso, i muri di recinzione, i cancelli e gli impianti vari, le cui spese di manutenzione vanno ripartite tra tutti gli edifici della schiera in funzione del valore millesimale degli stessi, secondo il dettato dell’art. 1117 del Codice Civile.
Tra i beni di proprietà esclusiva rientrano i muri perimetrali, non quelli che separano le unità contigue che, invece, sono in comune tra i due utilizzatori.
Sul punto la Giurisprudenza afferma che “Quando più edifici contigui, ma autonomi, abbiano o creino beni o servizi destinati permanentemente ed oggettivamente all’uso ed al godimento di tutti, sono applicabili ai beni e servizi comuni le norme sul condominio ed in particolare quelle previste dall’art. 1117 c.c.” [Tribunale Milano, 24 giugno 1991].
Nel caso esposto dal lettore, quindi, si può affermare che, per ciò che concerne la spesa per la tinteggiatura delle pareti perimetrali della schiera, chi abita la casa centrale della schiera debba sostenere il costo della tinteggiatura unicamente delle proprie pareti e non di quelle poste alle estremità.
Per quanto concerne, invece, il muro di recinzione, qualora, come sembra di capire dalla descrizione del caso, si tratti di un bene comune, il costo per la manutenzione dovrà essere ripartito secondo le norme sul condominio, come previsto dall’art. 1123 del Codice Civile.
© Avv. Michele De Bellis, 17 febbraio 2009,