La veranda aperta dal condomino nella corte comune
Un Lettore riferisce di abitare in un condominio e che uno dei condomini del piano terra avrebbe espresso la volontà di far costruire a spese proprie una veranda, liberamente fruibile da tutti i condomini, ubicata nel cortile comune in corrispondenza del proprio accesso secondario all’appartamento.
Il Lettore esprime la propria perplessità sulle finalità di godimento comune di tale bene e chiede se sia possibile negare il permesso di costruire tale manufatto alla prossima assemblea.
L’art.1102 del Codice Civile, rubricato “Uso della cosa comune”, prevede che “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.”
Ciò premesso, una recentissima pronuncia su di un tema analogo ritiene che “Anche la realizzazione di manufatti aperti e accessibili a chiunque, se effettuata sul suolo di proprietà comune, è suscettibile di violare i diritti degli altri condomini, quando la conformazione di tali opere murarie sia tale da renderne manifesta l’accessorietà pertinenziale all’unità immobiliare di uno solo dei condomini. (Nel caso di specie il giudicante ha ordinato la demolizione di una piattaforma-marciapiede e della sovrastante tettoia realizzate sulla corte comune di un condominio ritenendo che tali opere, dipartendosi dai muri e dalle aperture della proprietà esclusiva di uno dei condomini e creando visivamente una distinzione fisica tra la parte di corte comune invasa dal manufatto e la parte restante, fossero idonee a segnare simbolicamente una porzione di terreno dall’altra, il che, a detta del giudicante, avrebbe facilmente consentito al realizzatore del manufatto di far valere, in futuro, il possesso “ad usucapionem” della porzione di terreno su cui insistevano la piattaforma e la tettoia in oggetto).” [Corte appello Firenze sez. I – 17 febbraio 2009 n. 203 – Guida al diritto 2009, 22, 67 (s.m.)]
Il Lettore, dunque, potrebbe legittimamente far notare in assemblea che la veranda, pur essendo finalizzata al godimento di tutti i condomini, almeno nelle manifestate intenzioni del richiedente, potenzialmente potrebbe violare il diritto al pari uso delle parti comuni.
© Avv. Michele De Bellis, 16 giugno 2009,