Agevolazione per l’acquisto del secondo immobile accorpato al primo
Un Lettore asserisce di essere proprietario di un immobile non di lusso adibito a “prima casa” e di essere determinato ad acquistare l’immobile contiguo con l’intenzione di accorparlo al primo e chiede se vi sia la possibilità di ottenere i benefici fiscali riservati all’acquisto della prima casa anche per l’acquisto dell’abitazione contigua.
Una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, in ordine ad un problema analogo, conferma quanto emerge dalla precedente circolare n. 38/2005 e cioè che si possa rispondere affermativamente al quesito proposto dal Lettore.
Innanzitutto si premette che l’imposta di registro con aliquota al 3% si applica agli “atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse” a condizione che: a) l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività (…). La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto; b) nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare; c) nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni (…)” (nota II bis in calce all’art. 1 Tariffa allegato al DPR 131/86)
La succitata circolare, infatti, sulla scorta di una ormai consolidata giurisprudenza secondo cui le agevolazioni “prima casa” possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che siano destinate dagli acquirenti, nel loro insieme, a costituire una unica unità abitativa, precisa che nelle ipotesi di acquisto, analoghe a quelle prospettate dal Lettore, la dichiarazione di non essere titolare di diritti reali su altra casa di abitazione nel territorio del Comune, dovrà intendersi riferita ad immobili diversi da quello da ampliare, ammettendo a godere dei benefici anche il proprietario di alloggio, già acquisito con le suddette agevolazioni, in relazione all’atto di acquisto dell’altro immobile adiacente da accorpare al primo.
© Avv. Michele De Bellis, 14 luglio 2009,