Per i furti in albergo è responsabile l’albergatore
Un Lettore si accinge a trascorre le imminenti vacanze presso una struttura alberghiera e si chiede se vi sia una qualche responsabilità in capo alla struttura nel caso di furto degli oggetti lasciati nella camera.
L’art. 1783 del Codice Civile, rubricato “Responsabilità per le cose portate in albergo”, prevede che gli albergatori siano responsabili non solo di ogni sottrazione, ma anche di ogni deterioramento e distruzione delle cose portate dal cliente in albergo, sia se le cose si trovano in hotel, sia se le cose siano nella custodia dell’albergatore fuori dalla struttura durante il soggiorno.
Il limite della responsabilità previsto dalla legge a carico dell’albergatore è la piena risarcibilità dell’oggetto fino all’equivalente di 100 volte il prezzo di locazione dell’alloggio al giorno, salvo che non si dimostri la colpa dell’albergatore o dei suoi ausiliari, nel qual caso lo stesso risponde illimitatamente.
Il successivo art. 1784 del Codice Civile, inoltre, prevede l’ipotesi di responsabilità illimitata, quando le cose siano state assegnate in custodia, o quando l’albergatore si sia rifiutato di prendere in custodia determinati beni che aveva l’obbligo di accettare.
La responsabilità dell’albergatore viene meno solo qualora lo stesso riesca a dimostrare l’assoluta mancanza di colpa nell’adempimento della custodia.
In sostanza, eventuali dichiarazioni quali “La direzione dell’albergo non risponde dei furti di oggetti non lasciati in custodi” non hanno alcun valore giuridico.
Sul punto una recente sentenza della Cassazione afferma che “Va confermata la pronuncia di merito con cui un albergatore è stato condannato a pagare una somma, liquidata dal giudice d’appello secondo il suo prudente apprezzamento ed entro il limite massimo previsto dall’art. 1783 c.c., a titolo di risarcimento dei danni subiti dai suoi clienti per la sottrazione di alcuni preziosi, avvenuta nel loro alloggio ad opera di ignoti (nella specie, i gioielli erano stati collocati in un cofanetto nascosto nella valigia dietro la porta della camera da letto)”[Cassazione Civile del 2008 – Soc. Gestitur c. Caselgrandi e altro – Foro it. 2009, 1 111]
© Avv. Michele De Bellis, 5 agosto 2009,