Possibile tenere animali nel condominio
Un Lettore riferisce di abitare in un condominio e di essere proprietario di alcuni animali domestici, nella specie un piccolo cane ed un gatto.
A seguito di alcuni diverbi con un condomino, quest’ultimo avrebbe contattato l’amministratore condominiale affinché alla successiva assemblea la stessa discutesse ed approvasse una delibera con cui venisse fatto divieto di tenere animali domestici all’interno degli appartamenti costituenti il condominio.
Il Lettore, posto che effettivamente la maggioranza approvò tale divieto, chiede come possa opporsi ad una simile delibera, senza dover scegliere tra rinunciare agli amati animaletti ovvero traslocare in un’altra abitazione.
La Legge stabilisce che il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo e, pertanto, il Lettore all’interno della propria abitazione non è soggetto ad alcun limite, ben potendo scegliere se tenere o meno con sé animali domestici.
Una limitazione al proprio diritto potrebbe derivare, al limite, solo da un regolamento condominiale di natura contrattuale, ossia approvato da tutti i condomini, posto che in tal caso sarebbe lo stesso condomino a rinunciare ad una facoltà derivante dal proprio diritto di proprietà.
Una delibera approvata a maggioranza non può avere natura contrattuale e, quindi, non può in alcun modo imporre una limitazione al diritto del Lettore
Così la Giurisprudenza sul punto: “In tema di condominio di edifici il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva, sicché in difetto di un’approvazione unanime, le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con il loro voto favorevole alla relativa approvazione, giacché le manifestazioni di voto in esame, non essendo confluite in un atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti unilaterali atipici, di per sè inidonei ai sensi dell’art. 1987 c.c. a vincolare i loro autori, nella mancanza di una specifica disposizione legislativa che ne preveda l’obbligatorietà.” [Cassazione Civile n. 12028 del 1993 – Cafagna C. Cond. Herni – Giust. civ. Mass. 1993, fasc. 12]
In definitiva, il Lettore non sarà costretto a scegliere tra i suoi amati animali e la casa, potendo tranquillamente continuare ad abitare nel suo appartamento circondato dai suoi “amici”.
© Avv. Michele De Bellis, 1 settembre 2009,