Ancora sugli animali nel condominio: rumori intollerabili
Un Lettore, facendo riferimento all’intervento pubblicato la settimana scorsa, dichiara di abitare in un condominio ove alcuni condomini sarebbero proprietari di animali domestici e, in particolare, il proprietario dell’appartamento confinante possiederebbe un cane di piccola taglia estremamente rumoroso, posto che abbaierebbe a tutte le ore del giorno e della notte per qualsiasi rumore proveniente dall’esterno.
Appreso che in assenza di un regolamento condominiale di natura contrattuale non è possibile impedire al condomino di tenere l’animale, il Lettore chiede come sia possibile ovviare a questa situazione divenuta ormai insopportabile.
Il Codice Civile, all’art. 844, prevede che il proprietario di un fondo non possa impedire le immissioni di rumori derivanti dal fondo del vicino, se non superino la normale tollerabilità.
Nel caso proposto, sarà necessario preliminarmente verificare l’entità del rumore provocato dai latrati del cane del vicino e valutare se adire l’Autorità Giudiziaria.
Qualora, infatti, da una perizia risulti che i rumori siano effettivamente tali da arrecare disturbo alla quiete del condominio oltre la normale tollerabilità, il Giudice potrà emettere un provvedimento con il quale obbligare il proprietario del cane a far cessare il disturbo.
Così la Giurisprudenza: “La detenzione di un animale può integrare in astratto la fattispecie di cui all’art. 844 c.c., in quanto tale norma, interpretata estensivamente, è suscettibile di trovare applicazione in tutte le ipotesi di immissione che abbiano carattere materiale, mediato o indiretto e provochino una situazione di intollerabilità attuale; pertanto, in mancanza di un regolamento condominiale di tipo contrattuale che vieti al singolo condominio di detenere animali nell’immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei criteri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni. [Tribunale Piacenza – 10.04.1990 – Copelli C. Cassi e altro – Arch. locazioni 1990, 287 (nota).]
© Avv. Michele De Bellis, 9 settembre 2009,