Spese condominiali: deve pagare il proprietario, non l’effettivo utilizzatore
Un Lettore riferisce di condurre in locazione un immobile ad uso commerciale inserito in un condominio.
A seguito di assemblea condominale le spese venivano ripartite come da bilancio consuntivo e poste a carico dei singoli condomini.
Il Lettore riferisce, altresì, che il pagamento della quota relativa all’unità immobiliare dallo stesso condotta veniva più volte sollecitato al proprietario ed anche al conduttore e, da ultimo, l’amministratore aveva agito legalmente per il recupero del credito direttamente contro il conduttore.
Il Lettore chiede se tale procedura sia conforme al dettato normativo.
Senza entrare nel merito dei motivi del ritardato pagamento addotti dal Lettore, occorre ribadire un concetto assolutamente pacifico in giurisprudenza.
Tutti i rapporti interni, che riguardano le cose comuni e la loro amministrazione, trovano titolo nei singoli diritti di proprietà e, dunque, intercorrono tra i soli condomini e non possono coinvolgere terzi.
Tale principio trova applicazione, in particolare, per i crediti derivanti dalle spese fatte per la gestione dei beni di proprietà comune che, dal lato passivo, sono a carico esclusivamente dei singoli condomini e non nei confronti del conduttore o comunque di chi occupa l’immobile senza esserne proprietario.
In definitiva, l’amministratore, che volesse agire giudizialmente per il recupero del credito relativo alla quota di spese condominiali, deve ingiungere il pagamento al solo proprietario e non, quindi, al Lettore che, essendo semplice conduttore dell’immobile locato, risulta terzo rispetto al rapporto obbligatorio.
© Avv. Michele De Bellis, 13 ottobre 2009,