Dati personali: non possono essere divulgati tramite bacheca condominiale
Un Lettore riferisce che l’amministratore del condominio, visto che alcuni condomini violavano ripetutamente il regolamento condominiale lasciando i propri autoveicoli in sosta nel giardino comune, contravvenendo così all’articolo che permetteva unicamente il passaggio e non anche la sosta dei mezzi, avrebbe preannunciato che, in occasione di ulteriori violazioni, lo stesso avrebbe provveduto a redigere una lista, da affiggere in bacheca, contenete l’indicazione delle targhe dei trasgressori, al fine della successiva applicazione della penale prevista dal regolamento.
Il Lettore chiede, dunque, se tale procedura sia legittima ovvero se leda la privacy dei condomini.
L’amministratore condominiale è responsabile del trattamento dei dati personali identificativi dei condomini, che raccoglie e deve utilizzare per i soli fini necessari alla gestione del condominio.
Conseguentemente, il trattamento dei dati deve essere effettuato rispettando lo scopo per cui vengono raccolti.
Con un recente provvedimento, il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che nella bacheca condominiale non possono essere affissi avvisi contenenti dati che rendano identificabili i condomini, come nel caso di targhe automobilistiche.
In bacheca, infatti, secondo il Garante, possono essere inseriti avvisi relativi alla gestione delle cose comuni e che rivestano carattere generale e non personale, ritenendo l’esposizione in bacheca dell’avviso contenente informazioni relative ai condomini “una modalità eccessivamente invasiva e non giustificata dalle esigenze di contenimento di spesa addotte dall’amministratore, oltre che non conforme a quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali”.
In definitiva, l’amministratore condominiale, in ossequio a quanto previsto dal Codice sulla Privacy, dovrà indirizzare esclusivamente comunicazioni individuali ai singoli condomini in ordine agli avvisi che non siano di carattere generale, come nel caso prospettato dal Lettore.
© Avv. Michele De Bellis, 20 ottobre 2009,