Condominio: il bar non può occupare il giardino comune
Un Lettore riferisce che il giardino condominiale sarebbe stato occupato, durante l’estate, da sedie e tavolini dell’esercizio commerciale situato al piano terra.
Nonostante le rimostranze dei condomini, il gestore del bar avrebbe continuato per l’intero periodo estivo l’occupazione quasi integrale del giardino, lasciando libero unicamente un passaggio per accedere all’edificio condominiale.
In previsione che anche la prossima estate il comportamento del gestore del bar si ripeta, il Lettore chiede se ciò sia conforme al dettato normativo.
L’art. 1102 del Codice Civile, rubricato “Uso della cosa comune” prevede che: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.”
L’art. 1102 del Codice Civile, dunque, consente ad ogni comproprietario l’utilizzo della cosa comune, anche in modo maggiore rispetto agli altri comproprietari.
Tuttavia, la stessa norma dispone anche il divieto di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto.
In sostanza, il singolo non può utilizzare la cosa comune in modo da limitare o escludere il pari utilizzo, attuale o anche solo potenziale, degli altri condomini.
Nel caso che ci occupa, quindi, il gestore del bar, pur essendo comproprietario dei beni comuni, non può occupare durante il periodo estivo l’intero giardino condominiale con tavoli e sedie, in quanto un simile comportamento, in violazione della norma succitata, impedisce il pari uso del giardino da parte degli altri condomini.
In definitiva, qualora il comportamento lamentato dal Lettore si protraesse, il condominio potrebbe prendere opportuni provvedimenti volti a far cessare la violazione da parte del gestore del bar.
© Avv. Michele De Bellis, 10 novembre 2009,