Regolamento condominiale assembleare: modificabile senza l’unanimità dei condomini
Un Lettore riferisce che il regolamento condominiale è stato approvato in sede di assemblea condominiale con la maggioranza dei voti favorevoli.
Tra le varie materie regolate, anche la destinazione del giardino comune sarebbe stata mutata in parcheggio per le auto dei condomini.
Dopo alcuni anni, alcuni inquilini vorrebbero modificare la destinazione dell’area comune vietando il parcheggio alle auto e ripristinando il giardino.
Il Lettore chiede se una simile modifica al regolamento debba avvenire all’unanimità ovvero con la sola maggioranza dei partecipanti.
Basandosi su quanto affermato dal Lettore, il regolamento in questione sembra avere natura assembleare.
Da ciò consegue che, mentre sarebbe necessaria l’unanimità dei consensi dei condomini per modificare il regolamento contrattuale, avendo questo la medesima efficacia vincolante di un contratto, è invece sufficiente una deliberazione a maggioranza dell’assemblea dei partecipanti alla comunione per apportare variazioni al regolamento che non abbia tale natura.
In definitiva, se in sede di assemblea condominiale la maggioranza dei partecipanti, così come prescritta dall’art. 1136, comma 2, del Codice Civile, sarà favorevole al cambio di destinazione del parcheggio, con ripristino del giardino interdetto alla sosta delle auto, una simile deliberazione sarà valida ed efficace.
© Avv. Michele De Bellis, 17 novembre 2009,