Il blocco degli sfratti per finita locazione è stato prorogato
Un altro blocco degli sfratti è stato disposto dal legislatore.
La Legge n. 25 del 26 febbraio 2010, di conversione del Decreto Legge n. 194/2009, cosiddetto decreto mille proroghe, all’art. 5, comma 7 bis, prevede, infatti, che “All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, in materia di finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: «al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2010».
Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente comma, valutate in 5,78 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.”
Dunque è stata disposta la proroga sino al 31 dicembre 2010 della sospensione delle esecuzioni di rilascio degli immobili, ma limitatamente agli sfratti per finita locazione riguardanti immobili abitativi.
Inoltre, il “blocco” non si applica indistintamente, bensì solo in presenza di alcuni requisiti.
Senza scendere nel dettaglio del dettato normativo, per esempio, si applica il regime di sospensione allorché l’inquilino abbia un reddito lordo annuo complessivo familiare inferiore a € 27.000, che non possieda altre abitazioni nella regione di residenza e che abbia figli fiscalmente a carico, ovvero che facciano parte del nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni o portatori di handicap.
Il blocco interessa, tra l’altro, i Comuni capoluogo di provincia, quelli ad essi confinanti e con popolazione superiore a 10 mila abitanti e quelli ad alta tensione abitativa.
In ogni caso, comunque, il conduttore è tenuto, per tutta la durata della sospensione, a corrispondere un canone di locazione aumentato del 20%.
© Avv. Michele De Bellis, 9 marzo 2010,