Procedimento di mediazione: gli organismi
Come anticipato le scorse settimane, analizzeremo, in questa e nelle prossime uscite, più nel dettaglio il procedimento di mediazione, introdotto, lo si ricorda, con il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.
In particolare, quest’oggi vedremo quali sono gli organismi preposti alla mediazione.
Il decreto legislativo citato regola la figura istituzionale degli organismi di mediazione che possono essere enti pubblici o privati presso i quali può essere svolto il procedimento di mediazione.
Tra gli enti, anche i consigli degli ordini forensi possono costituire organismi di mediazione, da iscrivere nel registro tenuto dal Ministero di Giustizia a semplice domanda.
Attesa la finalità di agevolare la conciliazione delle parti anche in materie estremamente tecniche, oltre che presso i consigli degli ordini forensi, è prevista la facoltà di istituire organismi di mediazione anche presso i consigli di altri ordini professionali.
Anche questi ultimi organismi, così come quelli istituiti presso i consigli degli ordini forensi e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, saranno iscritti a semplice domanda.
Tale soluzione, infatti, discende dal fatto che la natura pubblicistica degli enti che istituiscono gli organismi offre una garanzia di serietà ed efficienza.
In ogni caso, comunque, il Ministero della Giustizia, presso cui è tenuto il registro degli organismi di mediazione, mantiene il potere di verificare l’effettiva esistenza dei requisiti previsti dalla norma.
© Avv. Michele De Bellis, 7 aprile 2010,