La privacy nel condominio: telecamere e apparecchiature di videosorveglianza
Un Lettore chiede se sia lecito installare una telecamera per la videosorveglianza dell’area antistante l’entrata del suo appartamento situato in un condominio e, in caso affermativo, se ne debba dare informazione
Secondo la giurisprudenza, il reato di interferenza illecita nella vita privata “non è configurabile per il solo fatto che si adoperino strumenti di osservazione e ripresa a distanza, quando tali strumenti siano finalizzati esclusivamente alla captazione di quanto avvenga in spazi che, pur se di pertinenza di una privata abitazione, siano però, di fatto, non protetti dalla vista degli estranei. (Nella specie trattavasi di riprese effettuate su spazi condominiali, con telecamere visibili a tutti, da uno dei condomini, in contrasto con la volontà degli altri).” [Cassazione penale n. 44156/08 in Arch. locazioni 2009, 2, 143]
Ne discenderebbe, quindi, che le telecamere possono legittimamente essere installate senza che vi sia stato il consenso degli altri condomini, essendo sufficiente la semplice informazione della presenza delle stesse.
Sul punto occorre rilevare, peraltro, che un recente provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010, art. 6.1, rubricato “Trattamento di dati personali per fini esclusivamente personali”, ha chiarito che “l’installazione di sistemi di videosorveglianza…viene sovente effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali.
In tal caso va chiarito che la disciplina del Codice non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque necessaria l’adozione di cautele a tutela dei terzi.
In tali ipotesi possono rientrare, a titolo esemplificativo, strumenti di videosorveglianza idonei ad identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all’interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box).
Benché non trovi applicazione la disciplina del Codice, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l’abitazione di altri condomini.”
In definitiva, nel caso prospettato, lo stesso non è soggetto alle norme sulla privacy, tuttavia, onde evitare eventuali profili di rilevanza penale, il Lettore dovrà curare di limitare l’angolo di ripresa ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza.
© Avv. Michele De Bellis, 29 giugno 2010,