Casi di revoca dell’amministratore condominiale
Un Lettore, proprietario di un appartamento facente parte di un complesso condominiale di oltre 40 unità immobiliari, chiede cosa si possa fare per revocare l’amministratore, già sfiduciato, se all’assemblea non si raggiunge la maggioranza qualificata e se sia obbligo dell’amministratore fornire il nome e l’indirizzo degli altri comproprietari, successivamente ad una richiesta scritta inviatagli da uno degli stessi.
Con riguardo al primo problema, l’art. 1129 del Codice Civile, rubricato “Nomina e revoca dell’amministratore”, prevede che “quando i condomini sono più di quattro, l’assemblea nomina un amministratore.
Se l’assemblea non provvede, la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. L’amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea.
Può altresì essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità”.
Ne consegue che, in mancanza della maggioranza prevista dall’ art. 1136 del Codice Civile ai fini di una revoca assembleare, si può ricorrere, su istanza anche di un solo condomino, all’autorità giudiziaria perché la stessa provveda alla revoca dell’amministratore.
Il Codice Civile prevede, dunque, la revoca giudiziale dell’amministratore in tre casi:
- quando l’amministratore non abbia tempestivamente convocato l’assemblea per informarla di un’azione legale promossa contro il condominio che esuli dai poteri dell’amministratore;
- quando lo stesso non abbia presentato il conto della sua gestione per due anni;
- ovvero quando vi siano fondati sospetti di gravi irregolarità, o più genericamente, vi sia il sospetto che la gestione avvenga in modo poco trasparente.
In particolare, con riferimento all’ultima ipotesi indicata, si è ritenuto in giurisprudenza che il fondato sospetto di gravi irregolarità di cui all’art. 1129 Codice Civile ricorra in presenza di comportamenti gravemente significativi del venir meno del necessario rapporto di fiducia tra amministratore e condomini, tuttavia l’accertamento nel merito di una simile ricorrenza è demandato al Giudice adito.
Nella prossima uscita analizzeremo la seconda parte del quesito proposto dal Lettore.
© Avv. Michele De Bellis, 20 luglio 2010,