L’amministratore di condominio può fornire l’indirizzo dei condomini
Torniamo, quest’oggi, alla seconda parte del quesito con cui un Lettore, proprietario di un appartamento facente parte di un complesso condominiale di oltre 40 unità immobiliari, chiedeva cosa si possa fare per revocare l’amministratore, già sfiduciato, se all’assemblea non si raggiunge la maggioranza qualificata e se sia obbligo dell’amministratore fornire il nome e l’indirizzo degli altri comproprietari, successivamente ad una richiesta scritta inviatagli da uno degli stessi.
Supponendo, data l’interpretazione sistematica del quesito, che l’interesse del Lettore a conoscere il nominativo degli altri condomini sia finalizzato alla verifica del regolare svolgimento dell’assemblea condominiale, si osserva che il garante della privacy ha precisato che i condomini possono essere considerati quali contitolari di un medesimo trattamento dei dati concretamente gestiti dall’amministratore.
In tal senso, dunque, la contitolarità del trattamento renderebbe di fatto lecito, per ciascun condomino, venire a conoscenza dei nominativi degli altri condomini, così come trattati, ex art.1117 del Codice Civile, dall’amministratore condominiale.
Inoltre, le norme in materia di convocazione dell’assemblea condominiale non impongono all’amministratore un preventivo controllo circa la titolarità del diritto a partecipare all’assemblea in capo ai singoli condomini essendo, viceversa, gli stessi condomini onerati del compito di dimostrare di aver titolo a parteciparvi.
Da ciò discenderebbe che i dati così acquisiti dall’amministratore condominiale potrebbero legittimamente essere messi a disposizione dei condomini che ne facciano richiesta, al fine eventualmente di verificare la regolarità delle assemblee ovvero di proporre eventuali impugnazioni.
In definitiva, per rispondere al Lettore, l’eventuale immotivata e reiterata inerzia dell’amministratore di fronte alla legittima richiesta di un condomino di conoscere i nominativi degli altri partecipati al condominio, potrebbe, in casi estremi, configurare una ipotesi di gestione poco trasparente.
© Avv. Michele De Bellis, 3 agosto 2010,