Impiego irregolare: le sanzioni previste nel collegato lavoro
Proseguendo l’analisi delle novità introdotte dal collegato lavoro, iniziata nelle scorse settimane, vedremo quest’oggi il regime sanzionatorio relativo all’impiego di lavoro irregolare.
Occorre premettere che le norme di cui parleremo di seguito non si applicano alle collaborazioni domestiche.
Le novità introdotte dal collegato lavoro, dunque, riguardano l’impiego di lavoro subordinato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto lavorativo.
In tali casi, oltre alle singole sanzioni previste, viene applicata anche una sanzione amministrativa di importo elevato, fino a dodicimila euro, per ciascun lavoratore irregolare, alla quale andrà aggiunta un’ulteriore sanzione di centocinquanta euro per ogni giornata di lavoro irregolare effettivamente svolto.
Qualora, dopo un periodo di lavoro irregolare, il lavoratore venga regolarmente occupato, per il periodo antecedente, irregolare appunto, la sanzione amministrativa sarà di un importo minore, fino a ottomila euro, maggiorato di trenta euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare effettivamente svolto.
Da notare che, in aggiunta alle predette sanzioni amministrative, verranno applicate, altresì, le previste sanzioni civili connesse all’evasione contributiva, ma aumentate del 50%.
Nel rinviare alle prossime uscite per l’approfondimento delle ulteriori tematiche relative al collegato lavoro, colgo l’occasione per salutare tutti i Lettori con l’augurio di trascorrere un sereno Natale.
© Avv. Michele De Bellis, 21 dicembre 2010,