Il compenso dell’amministratore condominiale: l’attività straordinaria
Un lettore chiede quali siano i criteri per stabilire il compenso dell’amministratore condominiale e, in particolare, se sia legittima la richiesta di quest’ultimo di un riconoscimento di un compenso ulteriore in occasione di attività straordinaria.
Innanzitutto occorre tenere presente che non esistono tariffari cui poter far riferimento, come affermato dallo stesso Garante per la Concorrenza in un parere del 2007, con la conseguenza che il compenso per l’attività dell’amministratore viene liberamente concordato tra l’amministratore ed i condomini riuniti in assemblea.
La Giurisprudenza ha più volte ribadito che non spetterebbe nessun compenso ulteriore, rispetto a quanto pattuito, nel caso di organizzazione e di partecipazione ad assemblee straordinarie da parte dell’amministratore, dato che tale attività rientrerebbe tra i suoi normali compiti.
Tuttavia, la stessa Corte di Cassazione ammette che l’assemblea condominale potrebbe legittimamente “ritenere dovuta la spesa relativa al compenso straordinario riconosciuto dal Condominio all’amministratore”, qualora tale riconoscimento trovasse fondamento “nella delibera che aveva approvato il bilancio consuntivo, in cui era stata indicata alla voce “competenze tecniche amministrative per lavori straordinari””, esprimendo così il principio secondo cui rientra tra i poteri dell’assemblea quello di stabilire un compenso straordinario in caso di lavori di rilevante entità. [Cassazione civile , sez. II, 03 dicembre 2008, n. 28734 – P.B. c. Cond. Il Ponte]
Per rispondere al lettore, quindi, il condominio non sarebbe tenuto a liquidare alcun compenso ulteriore rispetto a quello pattuito, salvo eventuali accordi contrari, ma l’assemblea condominiale sarebbe, comunque, libera di riconoscere, anche successivamente, un compenso extra all’amministratore per l’attività svolta dallo stesso.
© Avv. Michele De Bellis, 15 febbraio 2011,