Condominio: usucapione delle parti comuni
Una Lettrice afferma di essere proprietaria di un appartamento situato in un condominio di tre unità abitative e di aver usufruito di un “camerino chiuso” posto sotto le scale comuni per circa ventitré anni, provvedendo personalmente ad apportarvi migliorie nonché ad eseguire regolare manutenzione.
Peraltro, la Lettrice sostiene che tale “camerino” sarebbe stato parimenti usato dal precedente proprietario in via esclusiva.
La Lettrice, dunque, chiede se possa applicarsi a tale fattispecie l’istituto dell’usucapione.
L’art. 1158 del codice civile, rubricato usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari, afferma che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Da quanto riferito dalla Lettrice, si potrebbe desumere che la stessa abbia usato il vanno ricavato nel sottoscala comune con animus possidendi, attraverso l’occupazione della relativa area, esercitando un possesso esclusivo ed impedendo automaticamente agli altri condomini di utilizzarla allo stesso modo, creando, quindi, i presupposti per l’acquisto, da parte della stessa, della relativa proprietà a titolo di usucapione.
La Lettrice, in definitiva, potrebbe rivolgersi al proprio legale di fiducia per verificare le peculiarità della fattispecie in esame e, eventualmente, adire l’autorità giudiziaria al fine di far accertare l’intervenuto acquisto della proprietà del vano sottoscala a titolo di usucapione.
© Avv. Michele De Bellis, 22 febbraio 2011,